Art. 4.
(Etichettatura e foglio illustrativo).

      1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, è sostituita dalla seguente:

          «a) dicitura "medicinale omeopatico" in grande evidenza, seguita dalla frase "registrato con procedura semplificata" ed eventuale denominazione di fantasia del medicinale».